sabato, maggio 03, 2008

Viscosità nell'accesso al dato...

Da chimico mi viene spontaneo chiamarla viscosità, un elettrotecnico la chiamerebbe impedenza in entrambi i casi è una indicazione della "fatica" che qualche cosa fa nel muoversi.

Sono concetti che mi sono venuti in mente leggendo la marea di pagine che sono state scritte in relazione alla messa in rete dei dati di reddito imponibile degli italiani.

Devo dire che la cosa mi confonde non poco. Forse io ho un'anima semplice, ma sono portato a pensare che se un dato deve restare privato va protetto con ogni mezzo, se un dato deve per qualche motivo essere pubblico lo deve essere nel modo più semplice e comodo possibile.

L'introduzione del concetto di "accesso difficile" introduce una variabile aleatoria: difficile, ma quanto difficile?

In Municipio lo metto al quarto piano senza ascensore? Per accedere devo dimostrare di sapere a memoria il terzo canto de l'Inferno di Dante o in alternativa dimostrare di sapere risolvere correttamente una equazione differenziale del quart'ordine alle derivate parziali?

Senza contare che l'accesso via Internet può essere facile per qualcuno e difficilissimo per qualcun altro: stiamo dando per scontato che tutti siano in rete, cosa ben lungi dall'essere vera.

La legge qui è chiarissima e recita: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati." Credo che la parola "chiunque" lasci adito a pochi dubbi!

Certo possiamo discutere se la legge del 1973 che rende pubblico il dato sia corretta o meno, ma tutto questo stracciarsi le vesti perché invece di andare in Municipio e farmi dare il fascicolo in consultazione posso consultare da casa a me pare un tantino esagerato.

Certo resta il discorso delle modalità di accesso: se in Municipio è richiesta la identificazione bisognerebbe prevedere una identificazione anche in rete che so per esempio usando come chiave di accesso quella che ci manda l'INPS o quella che assegnano le Poste o molto banalmente la risposta ad un SMS inviato a un telefonino, ma è un altro problema.

Qualcuno le vesti se le è stracciate dicendo che così si facilita la malavita: ricordo che la identificazione in Municipio permetteva di consultare l'intero elenco senza che venissero registrati i nomi dei contribuenti ai quali qualcuno era interessato ragion per cui qualsiasi malavitoso poteva andare direttamente o mandare la nonna a consultare senza nessun timore.

Vedere tanta gente adulta credere che qualcuno possa pianificare il rapimento di un imprenditore sulla base della dichiarazione dei redditi dimostra un candore quasi commovente. Forse dobbiamo informarli che i bimbi non nascono sotto i cavoli e che la nonna di Cappuccetto rosso sta bene...

Qualcuno ha proposto di introdurre la viscosità con il pagamento per esempio di 10 euro a consultazione: trovo la cosa agghiacciante perché a quel punto chi è ricco si fa i fatti di tutti, chi non ha soldi no...

bob

PS Giornali anche molto prestigiosi come il Corriere della sera hanno pubblicato doppie pagine intere "dimenticandosi" di dire che i dati sono pubblici dal 1973...

10 commenti:

  1. Della possibilità di introdurre un sistema di identificazione online, ne ho parlato anch'io in un commento a questo post.
    Tutto il resto è ridicolo.
    Se ho brutte intenzioni, mi fermeranno i 10 gradini in più o la difficoltà di dover chiedere ad una persona?
    Ciao,
    Emanuele

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  2. Roberto, mi sembra tu stia cavillando.
    Ho detto 10 euro per dire una cifra. Facciamo 1 euro ? Facciamo che tra la domanda e l'ottenimento dei dati passano 2 mesi ?
    I fenomeni sono molto diversi se c'è attrito o se non c'è.
    E comunque, come dici tu, la legge e' chiara,basta leggere cio' che scrive Guido Scorza...

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  3. p.s. penso che semplificando potresti avere fuorviato. avevo scritto 10 euro per 3 dai, non 10 euro a dato, e il mondo compra loghi e suonerie per molto di piu', non mi sembra una barriera agghiacciante; inoltre accosti questa riflessione sulla viscosita' alla cavolata sulla delinquenza che, per l'appunto, ache io ho scritto che e' una cavolata; inoltre gli altri argomenti gli hai ignorati: le trattative tra persone vengono influenzate dalla assenza di attriti nella conoscenza dei redditi e, soprattutto, quale e' il limite alla sfera pubblica ? perche' se ciò non è chiaro, un investitore non sa cosa aspettarsi e la variabilità della Pubblica Amministrazione in temi importanti quali la sfera privata (incluso la proprieta) e la sua tutela, inficiano l'attrattività del paese. Questo il punto principale che facevo.

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  4. Io invece sono d'accordo con Roberto: la legge può essere opinabile, ma se i dati sono 'pubblici' è c corretto metterli in rete, senza filtri o altro. Si chiama 'trasparenza'..

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  5. E io sono d'accordo con DADDA ROBERTO, nato il 18/11/1950, Reddito imponibile di 164.916 euro.

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  6. @stefano Non voglio cavillare, voglio solo esprimere l'idea che se un dato è pubblico deve essere pubblico e facilmente reperibile, altra cosa è discutere sulla opportunità che sia pubblico, qui non mi sono espresso perché non ho ancora una idea chiara.
    E' correttissimo il tuo discorso sulla rilevanza del problema di definire cosa sia pubblico e cosa debba restare provato, l'unica cosa sulla quale non concordo è la viscosità anche perché è un elemento assolutamente aleatorio, difficile da definire e molto personale, una cosa difficilissima per qualcuno può essere facile per altri e viceversa!

    @anonimo, bravo sono poprio io, se è una sfida sappi che quel dato per quantomi riguarda può stare lì esposto fino alla fine dei secoli. E' uno stipendio da dirigente guadagnato fino all'ultimo centesimo.
    Un dubbio mi viene: a cosa dobbiamo questa ovviamente anonima uscita? Guadagno forse più di te e questo ti brucia? Le frustrazioni dell'aninimo....

    bob

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  7. questa è la famosa Legge del 73:
    Dpr 600 del 1973
    Articolo 69
    Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

    1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

    2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

    3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a euro 25.822,84.

    4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
    a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
    b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

    5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

    6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

    7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

    Dpr 633 del 1972
    Articolo 66 Bis
    Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.

    Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.

    Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

    Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
    Anche senza essere esperti di diritto ritieni che aturizzasse a pubblicare i dati su internet nelle forme in cui è stato fatto?

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  8. o come dice Guido Scorza E' innegabile che la pubblicazione on-line costituisca una modalità di diffusione non conforme alla citata disposizione di legge con la conseguenza che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 19 del codice privacy, essa deve considerarsi illecita?

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  9. "se un dato deve per qualche motivo essere pubblico lo deve essere nel modo più semplice e comodo possibile."

    Sarebbe bello, ma nel ns. ordinamento purtroppo non è così. A parte le questioni di natura ambientale (direttiva comunitaria del 2003), per tutto il resto, quando si vuole visionare un atto pubblico occorre fare una richiesta motivata e dimostrare di avere un "legittimo e ben distinto interesse" nel volerlo fare. Lo sanno bene i 1500 cittadini italiani che a suo tempo hanno chiesto di visionare documenti e dati relativi alla gara del mega-portalone italia.it .

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  10. Francamente a me del reddito di Dadda Roberto non interessa nulla:)
    Jennifer Capriati

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