giovedì, maggio 01, 2008

Privacy???

(Ezio Vanoni, ideatore della Dichiarazione dei redditi, una volta non la si chiamava "unico" o 730, ma confidenzialmente "la vanoni")


Ogni tanto mi sembra di essere un marziano.

Qualcuno mi spiega come sia possibile che la pubblicazione di dati che sono PUBBLICI e consultabili da tutti dal 1973 possa essere una violazione della provacy?
D.P.R. 600/1973
Accertamento delle imposte sui redditi
TITOLO I - artt. 1-12 - Dichiarazione annuale

Art. 69 - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

1 Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente.

2 Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3 Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4 Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5 Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma

6Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 648.

7 Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici
Il problema è la rete? Poter accedere andando banalmente in Municipio non viola la privacy, vedersela in rete la viola? Se un dato è pubblico, ma è un poco scomodo procurarselo allora la privacy è salva, se diventa comodo è violata?

Mi sembra che stiamo diventando matti...

Quando nel '73 i dati divennero pubblici i giornalisti, soprattutto quelli dei giornali locali, cominciarono a correre in Municipio quando venivano pubblicati e scrivevano articoli sui maggiori contribuenti della zona. Hanno smesso forse perché sembrava poco elegante che i maggiori contribuenti erano quasi sempre anonimi cittadini con posto fisso!

Possibile mai che non si perda occasione per demonizzare stupidamente quel meraviglioso strumento che è la rete?

bob

PS Certo a qualcuno la pubblicità del reddito dichiarato può non piacere! Ieri sera dopo avere saputo che Beppe Grillo ha dichiarato otto miliardi di lirette tonde tonde mi sono chiesto come si è sentito il mio amico Ernesto che qualche mese fa mi diceva di avere contribuito alle spese del Vday perché Grillo, poverino, pare fosse esposto personalmente per, se ricordo bene, ottantamila euro. Fatte le debite proporzioni è come se io al prossimo barcamp facessi una colletta per farmi rimborsare la benzina spesa per andarci. Chissà forse qualcuno aprirà gli occhi...

6 commenti:

  1. In linea di principio sono d'accordo. Quello che mi scandalizza e':

    1. Il dilettantismo dell'operazione

    2. L'arroganza di una scelta calata dall'alto

    3. L'asimmetria della trasparenza obbligatoria per i cittadini e meno per lo stato

    4. L'inconsistenza delle argomentazioni di Visco (non e' vero che all'estero sono pubbliche, ne' che lo sono online)

    5. L'assenza di comunicazione (come minimo doveva esserci una campagna informativa in proposito, e, se le finalita' erano preventive ed educative, sarebbe stato piu' equo se avesse riguardato le nuove dichiarazioni dei redditi, non quelle di tre anni fa)

    In ogni caso non e' automatico che quello che e' pubblico possa o debba andare *atuomaticamente* online: i processi sono pubblici, ma non mi pare sia consentito mettere una webcam in aula.

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  2. Non sei un marziano! Incredibile ma sono d'accordo anche con questo post. Dici che sto invecchiando? :)

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  3. Marco, allora starò invecchiando anch'io, precocemente a 25 anni, perché sono d'accordo con Roberto quasi ad ogni post! :-)
    Ciao,
    Emanuele

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  4. Secondo me invece il post, e i due commenti che hanno seguito il mio, sono particolarmente superficiali. Facciamoci queste domande:

    - E' efficiente pubblicare oggi i redditi di 4 anni fa?
    - Come mai hanno aspettato dopo le elezioni?
    - Siamo veramente sicuri che non aiuti la criminalità? Un esempio: poter incrociare i dati di reddito con dati geografici mi sembra un grande aiuto ai classici truffatori dei pensionati.

    I "Rossi Mario, pensionato, 29.000 euro" di Roma magari non hanno nulla da temere: vattelappesca dove abitano.

    Ma le "Eriprandi Guendalina, pensionata, 29.000 euro" di Vigevano, di Sapri o di Ponsacco?

    Senza contare le possibilità offerte a finanziarie scorrette e aggressive e con qualche capacità di data mining e database lmarketing.

    Certo: in caso di abusi e datamining aggressivi, in aiuto di Guendalina interverrebebero subito legge sulla privacy e associazioni dei consumatori, con gli strumenti di una causa penale o civile della durata di soli 10 anni nei confronti della finanziaria malevola o del truffatore. :-)

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  5. Sono assolutamente d'accordo con Gianni Lombardi, anche secondo me l'operazione è stata gestita in maniera grossolana e superficiale.
    Bob, lo strumento e' meraviglioso ma deve anche saper essere utilizzato in maniera corretta senza arrecare danno; pensa ai curiosoni che vanno a spulciare la situazione economica dei colleghi, o quella dell'ex-marito, o, come diceva Gianni, quella del pensionato.
    Ok, la Privacy non e' violata in entrambe i casi (internet,municipio) ma la differenza in termini di fruibilità del dato e' enorme.
    Fa piu' acquolina un bel piattone di bresaola carpacciata già pronto da sbaffare oppure una coda al supermercato per averne, forse, una fetta alla volta?
    Stranamente, questa volta non mi trovo d'accordo con te :).
    Saluti.

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  6. La questione è che il T.U. in materia di privacy dei dati, che recepisce il dpr da te citato delega all'agenzia delle entrate la definizione di tempi e modalità di pubblicazione (COSA e QUANDO si pubblica), ma prescrive invece esplicitamente il DOVE si pubblica e PER QUANTO TEMPO (presso gli uffici dell'Agenzia ed i Comuni, per un anno - vedi sopra il comma 6.)
    Questo garantisce una certa "tutela" di quei dati (in termini di luogo, di tempo e di tracciabilità di coloro che vi hanno fatto accesso) che viene invece meno con la pubblicazione "indiscriminata" sul web.
    Un dato, così come un atto pubblico, nel ns. ordinamento non significa automaticamente pubblicabile e/o accedibile da chiunque. La ns. legge sulla trasparenza degli atti pubblici prescrive che debba esistere ed essere motivato un "legittimo interesse" alla presa visione di un atto pubblico (fanno eccezione quelli che hanno per oggetto questioni di natura ambientale, per recepimento nel 2005 di una direttiva comunitaria del 2003).
    Il T.U. sulla privacy demanda al Garante la possibilità di rendere più o meno "rigida" la norma, interpretandola dal punto di vista operativo nei casi specifici.
    Per questo è esplicitamente prevista la notifica che, nel caso specifico, pare non ci sia stata (presupponendo evidentemente che comunque nessuno dei dati pubblicati fosse sensibile).
    Basta leggere il provvedimento dell'Agenzia per rendersi conto che il direttore ha deciso in autonomia sulla base di precedenti pareri del Garante, ma forniti su specifici fatti: e naturalmente non compete a lui farlo.
    Il Garante lo ha anche chiarito molto bene oggi su Repubblica, con sua lettera.

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